Via libera definitivo del Consiglio dei ministri al decreto che adegua la normativa italiana all’AI Act. Previsti controlli giudiziari, limiti all’uso dei dati e il divieto di creare archivi biometrici permanenti.
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che disciplina l’impiego delriconoscimento facciale da parte delle forze di poliziae adegua la normativa italiana alle disposizioni dell’AI Act europeo.
Il testo rafforza le garanzie previste per l’utilizzo dei sistemi biometrici: le procedure resteranno sottoposte al controllo umano e al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre l’intelligenza artificiale non potrà assumere autonomamente decisioni investigative.
Il controllo di pubblico ministero e giudice
Uno dei principali interventi riguarda le autorizzazioni. Il decreto introduce un doppio livello di controllo, ripartito tra pubblico ministero e giudice in base al tipo di utilizzo e alle eventuali condizioni di urgenza.
Il riconoscimento facciale a posteriori potrà essere attivato dopo la commissione di un reato e soltanto per confermare l’identità di una persona già sospettata sulla base di elementi oggettivi. Non sarà invece possibile utilizzare il sistema per cercare automaticamente possibili responsabili all’interno di grandi archivi di fotografie.
L’AI Act europeo stabilisce, inoltre, limiti rigorosi per l’identificazione biometrica negli spazi accessibili al pubblico e richiede, nei casi consentiti, autorizzazioni preventive e garanzie proporzionate allo scopo dell’intervento.
Immagini cancellate dopo sette giorni
Nelle piazze, negli stadi, durante cortei, manifestazioni o altri eventi caratterizzati da particolari esigenze di ordine pubblico sarà possibile conservare temporaneamente le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza.
Non potrà però essere effettuata un’elaborazione biometrica preventiva e generalizzata delle persone presenti. Il riconoscimento facciale potrà essere attivato sulle registrazioni già acquisite soltanto dopo la commissione di un reato. Le immagini dovranno essere cancellate dopo sette giorni.
La distinzione riguarda quindi la normale registrazione delle telecamere e la successiva analisi biometrica: il sistema non potrà identificare automaticamente tutte le persone che partecipano a un evento o attraversano un luogo pubblico.
Vietati gli archivi biometrici permanenti
Il decreto esclude la possibilità di creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale attraverso la raccolta indiscriminata di fotografie pubblicate online.
Il divieto è già previsto dall’AI Act, che proibisce l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale destinati a costruire archivi biometrici mediante lo scraping non mirato di immagini provenienti da internet o dai filmati delle telecamere.
Il provvedimento rafforza anche il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali e stabilisce un perimetro più definito per l’impiego delle nuove tecnologie nelle attività investigative.


